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Riproduzione mediante calchi

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 42 /2004 link esterno è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere di rilievo in genere di qualunque materiale siano fatti.

È però previsto che possono essere consentiti, previa autorizzazione del Soprintendente, calchi da copie degli originali già esistenti, nonché (ai sensi del D.Lgs. n. 156/2006 link esterno di integrazione del D.Lgs. n. 42/2004) quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

La procedura è stata disciplinata dal DM del 20.04.2005 (pubblicato sulla G.U. n. 152 del 2.07.2005) e prevede il parere tecnico dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro o dell'Opificio delle pietre dure di Firenze link esterno, e l'autorizzazione del responsabile dell'istituto che ha in consegna il bene.