La nozione di tutela è descritta all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 .
Le procedure che riguardano i beni numismatici (¹), in quanto beni culturali di cui all' art. 10 del D.Lgs. 42/2004, sono costituite da:
(¹) Secondo le ultime modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice), sono da considerare "beni culturali":
1) "le cose di interesse numismatico che in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio" (Codice, art. 10, comma 4, lettera b, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.62 del 26 marzo 2008, art.2, comma 1, n.5 );
2) "le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse" (Codice, art.10, comma 3, lettera e, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.62 del 26 marzo 2008, art.2, comma 1, n.4 );