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Premio di rinvenimento

( artt. 90 link esterno, 92 link esterno e 93 link esterno del D.Lgs. n.42/04)

La procedura prende avvio a seguito di scoperta fortuita dei reperti antichi da parte del proprietario del terreno e/o del rinvenitore occasionale.

L'avvio può essere anche determinato da rinvenimenti conseguenti a scavi eseguiti dalla Soprintendenza link esterno in regime di occupazione temporanea o da scavi condotti dal concessionario a seguito di specifica autorizzazione ministeriale, in quanto la ricerca archeologica ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. 42/04 è riservata al Ministero.

In caso di scoperta fortuita l'erogazione del premio è subordinata al rispetto di una serie di obblighi posti a carico del proprietario e/o del rinvenitore:
1) avere presentato denuncia ai sensi dell'art. 90 entro 24 ore al Soprintendente competente per territorio, al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza.
2) avere provveduto alla conservazione temporanea dei reperti in situ o, in caso di beni mobili, di averli rimossi, qualora non si possa altrimenti assicurarne la custodia, per meglio garantire la loro sicurezza e conservazione.

Nessun premio spetta al rinvenitore, che si sia introdotto ed abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

A seguito della citata denuncia (ed alla consegna del materiale mobile) - o della domanda del proprietario del terreno, se gli scavi sono stati intrapresi dalla Soprintendenza o dal concessionario - la Soprintendenza è tenuta a determinare il valore archeologico dei reperti ed il relativo premio di rinvenimento.

Qualora l'interessato non intenda accettare la stima proposta, il valore delle cose ritrovate viene determinata da un terzo designato di comune accordo tra l'interessato e l'Amministrazione o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove i reperti sono stati ritrovati.