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Dichiarazione di interesse culturale

È prevista all'art. 13 del D.Lgs n. 42/2004 link esterno. È la valutazione espressa dall'Amministrazione della presenza nel bene, del carattere culturale che consente di sottoporlo alla disciplina prevista per i beni culturali.

La dichiarazione si riferisce alle cose, a chiunque appartenenti, indicate all'art. 10 comma 3 e 4, del D. Lgs n. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. n. 156/2006 e può riguardare singoli beni o collezioni o serie di oggetti.

La procedura (art. 14 del D Lgs. n. 42/2004) è avviata dalla Soprintendenza competente territorialmente, che comunica l'avvio del procedimento al proprietario, detentore o possessore del bene: quest'ultimo dispone di un periodo di tempo per presentare le sue osservazioni.

Il provvedimento finale è emanato dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (v. Regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali) competente per territorio e deve essere notificato (art. 15 del D Lgs n. 42/2004) al proprietario, detentore o possessore.