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Ingresso nel territorio nazionale
È previsto all'art. 72 del D.Lgs n. 42/2004 .
Il rilascio della certificazione, a domanda dell'interessato è di competenza dell'Ufficio Esportazione.
Uscita temporanea dal territorio nazionale
È previsto all'art. 71 del D.Lgs. n. 42/2004. Il rilascio dell'Attestato di circolazione temporanea, nei casi contemplati dagli artt. 66 e 67 del D.Lgs n. 42/2004 è di competenza dell' Ufficio Esportazione .
L'assenso o il diniego, qualora il bene rivesta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.42/2004, comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse, con la procedura di cui all'art. 14.
Uscita definitiva dal territorio nazionale
È previsto all'art. 68 del D. Lgs. n. 42/2004. Il rilascio dell'Attestato di libera circolazione è di competenza dell'Ufficio Esportazione, entro 40 giorni dalla presentazione del bene.
Il diniego, comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse.
Entro il termine precitato dei 40 giorni può essere proposto dall'Ufficio Esportazione l'acquisto coattivo del bene (art. 70 del D.Lgs. n. 42/2004) per il valore indicato nell'atto di denuncia.