Tutela

La nozione di tutela è descritta all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 .

Le procedure che riguardano i beni numismatici (¹), in quanto beni culturali di cui all' art. 10 del D.Lgs. 42/2004, sono costituite da:


» Dichiarazione d'interesse culturale

» Concessione di scavo

» Premio di rinvenimento

» Circolazione internazionale dei beni

» Riproduzione mediante calchi


(¹) art.10 del D.Lgs. 42/2004 , modificato dall'art. 2,comma 1,lett. a) del D.Lgs 24 marzo 2006, n. 156 (G.U. del 27 aprile 2006) e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008 (G.U. del 9 aprile 2008 n.84): "le cose di interesse umismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico"; art.10, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 42/2004, modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (G.U. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2006 n. 97 - Supplemento Ordinario n. 102 (Rettifica G.U. del 24 maggio 2006 n. 119) e dall'art. 2 del D.Lgs. n.62 del 26 marzo 2008 (G.U. del 9 aprile 2008 n.84): "le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse".